L’art. 12, comma 12 septies, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Misure Urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 , è intervenuto sul disposto del primo comma dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentiva, a titolo gratuito, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria IVS (di seguito definite “alternative”), introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazione.
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